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LkSG 2026 e CSDDD: cosa vale ora per la verifica dei fornitori

Novella LkSG e CSDDD rinviata: perché gli obblighi di diligenza permangono e cosa vale davvero nel 2026 per la vostra due diligence sui fornitori.

Chi legge nella novella del LkSG un allentamento per la due diligence sui fornitori si sbaglia: la novella elimina l’obbligo di rendicontazione e la maggior parte delle fattispecie di sanzione amministrativa — gli obblighi sostanziali di diligenza dei §§ 3–10 LkSG permangono tuttavia, e le violazioni gravi restano sanzionabili. Parallelamente la CSDDD europea è stata rinviata e ristretta, ma non abolita: il termine di recepimento scade il 26.07.2028, gli obblighi si applicano dal 26.07.2029. Chi smantella ora il proprio screening di terze parti dovrà ricostruirlo a caro prezzo tra due anni.

La novella del LkSG: cosa viene eliminato — e cosa resta

Il governo federale ha deciso la novella il 03.09.2025; la prima lettura al Bundestag si è svolta nel gennaio 2026, il procedimento legislativo non è quindi ancora concluso. Il disegno dell’alleviamento è comunque chiaro: dovrebbero decadere l’obbligo di rendicontazione annuale e la maggior parte delle fattispecie di sanzione amministrativa. Invariati dovrebbero invece permanere gli obblighi fondamentali:

  • l’analisi dei rischi lungo la propria catena di fornitura,
  • le misure di prevenzione e rimedio in caso di rischi e violazioni individuati,
  • la procedura di reclamo per gli interessati,
  • la documentazione dei processi di diligenza — anche senza formato di rendicontazione.

Per la pratica ciò significa: la sovrastruttura amministrativa si riduce, l’obbligo sostanziale di conoscere i propri fornitori resta. E in caso di violazioni gravi permane il quadro sanzionatorio — la novella è una de-burocratizzazione, non una de-obbligazione. Fino alla promulgazione del testo di legge definitivo vale comunque invariata l’attuale situazione giuridica; chi oggi riduce i processi lo fa quindi sulla base di un disegno, non di una legge.

CSDDD: rinviata e ristretta — non cancellata

A livello europeo la direttiva sulla catena di fornitura (dir. (UE) 2024/1760) è stata adeguata dalla direttiva di modifica (UE) 2026/470: il recepimento nel diritto nazionale è previsto entro il 26.07.2028, gli obblighi si applicano dal 26.07.2029. Contemporaneamente l’ambito di applicazione è stato nettamente ristretto — sono rilevate le imprese con più di 5.000 dipendenti e più di 1,5 miliardi di € di fatturato. Due conseguenze sono decisive per la pianificazione: primo, molte medie imprese escono dall’ambito di applicazione diretto — ma restano indirettamente obbligate come fornitori di grandi imprese, perché la loro due diligence si estende fino a loro. Secondo, il guadagno di tempo è un termine di recepimento, non una carta bianca: chi vuole essere in grado di fornire nel 2029 non costruisce i propri processi solo nel 2028.

Perché lo smantellamento dello screening sarebbe ora la via più costosa

La tentazione è comprensibile: meno obblighi di rendicontazione, meno sanzioni amministrative, quindi meno sforzo di verifica. Questo calcolo trascura tre punti — e sottovaluta quanto gli obblighi di verifica dei grandi committenti si estendano nella propria catena di fornitura attraverso clausole contrattuali. Primo, gli obblighi sostanziali del LkSG permangono — un’analisi dei rischi senza dati affidabili sui fornitori non è tale. Secondo, altri regimi richiedono comunque la stessa sistematica di verifica: la conformità alle liste di sanzioni vale indipendentemente dal LkSG, e nel settore finanziario si aggiungono obblighi autonomi verso le terze parti. Terzo, processi di screening, accessi ai dati e routine documentali una volta smantellati non sono ricostruibili nel 2028 premendo un pulsante — la ricostruzione costa allora budget di progetto sotto pressione temporale. Per la delimitazione dei modelli di verifica vale la pena guardare verifica una tantum o monitoraggio continuo; per la verifica di persone esterne e distaccati cfr. Interim manager, consulenti, fornitori di servizi.

Raccomandazione operativa: consolidare invece di smantellare

Usate l’alleviamento per snellire il vostro screening di terze parti — non per interromperlo. Concretamente: primo, mantenete analisi dei rischi e verifica dei fornitori al livello esistente e continuate a documentare, anche senza obbligo formale di rendicontazione — la documentazione è la vostra prova qualora si verifichi una violazione grave. Secondo, date priorità in base al rischio: fornitori critici, nuovi partner commerciali e paesi ad alto rischio per primi. Terzo, verificate in modo strutturato su categorie definite — beneficiari effettivi (UBO), liste di sanzioni, dati di registro, adverse media — e registrate occasione, ambito, fonti ed esito di ogni verifica in modo che un terzo possa ricostruire la decisione. Quarto, osservate il procedimento legislativo in corso: solo il testo promulgato crea certezza giuridica sul disegno definitivo della novella. Indicium fornisce a tal fine report verificabili su imprese e persone con fonti datate e controllo finale umano (art. 22 GDPR), da €79 a report. Quale profondità di verifica si adatta al vostro settore lo mostrano le panoramiche di settore — o direttamente una demo.

Questo articolo non costituisce una consulenza giuridica.

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